Art. 22.
(Rapporti tra operatori di comunicazione e produzione indipendente).

      1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, nonché gli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili ed i fornitori di accesso alla rete internet sono obbligati a condurre relativamente alle opere audiovisive e filmiche realizzate da produttori indipendenti, anche in regime di appalto, negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a:

          a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e il relativo corrispettivo;

          b) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;

          c) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o delle licenze oggetto delle negoziazioni di cui alla lettera a) che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti del programma Media 2007-2013 dell'Unione europea e in nessun caso superiore a cinque anni;

          d) il prezzo relativo all'acquisizione dei diritti di sfruttamento, distinto per ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione, e stabilito in base a parametri di valutazione oggettivi determinati dal Centro con propri provvedimenti, sentita la consulta ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

      2. Agli operatori di rete, alle emittenti televisive nazionali, ai fornitori di contenuti, agli operatori delle telecomunicazioni fine e mobili e ai fornitori di accesso alla rete internet di cui al comma 1 è fatto divieto di rendersi cessionari o licenziatari di diritti di sfruttamento di opere audiovisive e filmiche relativi a piattaforme o modalità di trasmissione per le quali essi

 

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non sono in possesso dei titoli abilitativi per procedere direttamente alla diffusione delle opere medesime.